mercoledì 15 novembre 2017

Adesso anche la Corte costituzionale si occupa dei contratti a termine nella Pa siciliana.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'Ordinanza del giudice del lavoro di Termini Imerese del 7 giugno 2017 sulla remissione di costituzionalità  della legislazione siciliana vigente in materia di contratti a termine nella Pa siciliana. 
La remissione analizza in concreto l'art 77 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17 che dispone la disapplicazione della Direttiva europea n 70 /1999/CE  del 28 giugno 1999 e quindi del Decreto Legislativo 6 settembre 2001  n. 368 ai contratti a termine nella Pa siciliana.  

Ovviamente la disapplicazione della Direttiva e della Legislazione nazionale vigente in materia di contratti a tempo determinato nella Pa ai contratti dei dipendenti precari siciliani ha arrecato un consistente danno economico agli stessi lavoratori. Tutto questo danno arrecato ai dipendenti precari siciliani deriva da tantissime sentenze di rigetto della conversione e stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari dopo 36 mesi e al non riconoscimento neanche del risarcimento del danno per tale abuso riconosciuto dalla stessa Corte di cassazione nella sentenza SS. UU  15 marzo 2016 n 5072 che prevede una liquidazione di un indennità da 2,5 a 12 mensilità. Uniche eccezioni sentenze dei giudici del lavoro di Siracusa, Trapani e timidamente Catania e Messina. Adesso il danno è certo in quanto già riconosciuto ai LSU con sentenza della Corte di cassazione n.17101/2017 e ai dipendenti precari siciliani con almeno 4 sentenze  ( Cassazione sentenza n. 25674 /2017 per citarne una). 

Se anche la Corte costituzionale dichiara non costituzionale la legislazione siciliana vigente in materia di contratti a termine in disapplicazione della Direttiva europea i dipendenti precari siciliani devono richiedere tutti i danni derivanti dall'entrata in vigore dell'art 77 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2004 n 17
Pertanto se non si dorme questo vuol dire solo STABILIZZAZIONE. Semplicemente perché il danno presunto da risarcire sarebbe almeno 3 volte il costo economico finanziario per la stabilizzazione di 22178 dipendenti precari siciliani. Aspetto con ansia al punto in cui siamo arrivati un azione di maturità precaria. Altro sono solo chiacchiere inutili e dannose per tutti i dipendenti precari siciliani.

Dott. Gaetano Aiello. 





LINK 1 CORRELATO:

Lavoro e occupazione -
N. 156 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7.6.2017. Ordinanza del 7 giugno 2017 del Tribunale di Termini Imerese nei procedimenti civili riuniti promossi da Arena Maria Gabriella e altri contro Comune di Trabia, Comune di Casteldaccia e Presidenza del Consiglio dei ministri.
Lavoro e occupazione -
I ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i comuni hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70, posto in essere un abuso nell'utilizzazione dei contratti a termine», con consequenziale condanna degli Enti convenuti al risarcimento del danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma non inferiore a n. 20 mensilità di retribuzione.
.... omissis.....
Il giudice,
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2, legge regionale Sicilia n. 17 del 2004 in relazione all'art. 117 comma 1 della Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa.
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 (ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento della Corte costituzionale 16.3.1956).
Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Giunta regionale siciliana e comunicata al Presidente dell'assemblea regionale siciliana.
Dispone la sospensione del giudizio.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Termini Imerese, 7 giugno 2017
Il Giudice: Rezzonico
Previsione che esclude l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n° 368 del 6.9.2001, ai contratti di lavoro a termine per la stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio dei LSU. - Legge della Regione Siciliana n. 17 del 28.12.2004, (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005), art. 77, comma 2. (17C00247) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 8-11-2017).





LINK 2 CORRELATO:







LINK 3 CORRELATO:

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 
                           Sezione lavoro 
 
    Proc. n. 2884 del 2015 R.G. Lav. 
    Arena Maria Gabriella / Comune di Trabia + 1. 
    Portante riuniti i procc. nn. 2885, 3181, 4388 e 4425  R.G.  Lav.
del 2015 nonche' il n. 714 R.G. Lav. del 2016. 
    Il Giudice, premesso: 
        a) che i ricorrenti espongono di  essere  stati  assunti  dai
comuni da essi rispettivamente convenuti con i  contratti  di  lavoro
subordinato a tempo determinato specificati nei ricorsi introduttivi; 
        b) che, in  dettaglio,  in  forza  dei  contratti  a  termine
stipulati, poi prorogati o rinnovati: 
          la sig.ra Maria Gabriella Arena ha prestato servizio presso
il Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015,  epoca  di  deposito
del ricorso); 
          il sig. Alessandro Matalone ha prestato servizio presso  il
Comune di Trabia per 117 mesi (a luglio 2015, epoca di  deposito  del
ricorso); 
          l'avv. Antonio Passarello ha prestato  servizio  presso  il
Comune di Casteldaccia per 96 mesi (ad agosto 2015); 
          la sig.ra Margherita Alioto ha prestato servizio presso  il
Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015); 
          la sig.ra Anna Maria Canale ha prestato servizio  presso il
Comune di Casteldaccia per 169 mesi (a novembre 2015); 
          la sig.ra Anna Maria Corrao ha prestato servizio presso  il
Comune di Casteldaccia per 191 mesi (a marzo 2016); 
        c) che i ricorrenti chiedono che sia dichiarato che i  comuni
anzidetti hanno «in violazione della direttiva UE 1999/70,  posto  in
essere un abuso nell'utilizzazione  dei  contratti  a  termine»,  con
consequenziale condanna degli  Enti  convenuti  al  risarcimento  del
danno, in forma specifica, quindi con la costituzione di un  rapporto
a tempo indeterminato, o, in subordine, con il pagamento di una somma
non inferiore a n. 20 mensilita' di retribuzione; 
        d) che i contratti sono stati stipulati in base  all'art.  12
comma 2 seconda parte legge regionale Sicilia  n.  85  del  1995,  ai
sensi del quale taluni soggetti  istituzionali,  fra  cui  i  Comuni,
possono  «utilizzare  con  contratto  di  diritto  privato  a   tempo
determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilita'
collettiva i soggetti di cui all'art.  1,  commi  2  e  3,  utilmente
inseriti nelle graduatorie provinciali», ossia lavoratori provenienti
dai c.d. bacino dei lavoratori socialmente utili ed  in  vista  della
loro stabilizzazione; 
    Rilevato: 
        e) che la  direttiva  UE  1999/70,  posta  a  fondamento  del
ricorso, e' stata attuata in Italia con  il  decreto  legislativo  n.
368/01; 
        f) che l'art. 77, comma 2 legge regionale Sicilia n.  17  del
2004, prevede espressamente che «Le disposizioni di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si intendono applicabili ai
contratti  a  termine  volti  alla   stabilizzazione   dei   soggetti
destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili.»; 
    Ritenuto: 
        1.  che  i  contratti   oggetto   di   controversia,   seppur
caratterizzati  da  finalita'  sociali  e  collettive  estranee  alle
consuete esigenze del datore di lavoro determinanti l'opposizione del
termine  al  rapporto  di  lavoro  subordinato,  siano  pacificamente
riconducibili alla figura negoziale di cui all'art. 2094  del  codice
civile; 
        2. che, di conseguenza, si pone la questione della  possibile
illegittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 2  legge  regionale
Sicilia n. 17 del 2004 per violazione dell'art.  117  comma  1  della
Costituzione  perche',  prevedendo  la   non   applicabilita'   della
normativa  nazionale  attuativa  della  direttiva  1999/70,  parrebbe
contravvenire ai vincoli comunitari espressi dalla direttiva medesima
in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; 
        3. che, in particolare, la violazione si concreterebbe,  come
nelle vicende oggetto di causa, nella possibilita' di una  proroga  o
di  un  rinnovo  potenzialmente  illimitati  dei   contratti,   senza
oggettive  ragioni  giustificatrici  e  senza  mai   pervenire   alla
stabilizzazione che, pure, secondo  la  stessa  normativa  regionale,
dovrebbe essere il punto di approdo della vicenda  professionale  dei
soggetti  gia'  appartenenti  al   c.d.   «bacino»   dei   lavoratori
socialmente utili e viceversa ad oggi non concretamente attuata; 
        4. che la questione non sia manifestamente infondata,  tenuto
conto, fra l'altro, che la tematica  presenta  marcate  analogie  con
quella concernente la materia dei  contratti  annuali  del  personale
scolastico, affrontato dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.
187 del 20 luglio 2016 - conseguente alla sentenza della CGUE del  26
novembre  2014  -  con  cui  e'  stata  dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1 e 11, legge n. 124/99 nella parte
in cui autorizzava, in  mancanza  di  limiti  effettivi  alla  durata
massima  totale  dei  rapporti  di  lavoro  successivi,  il   rinnovo
potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo  determinato
per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonche' di
personale ATA, senza che ragioni obiettive lo giustifichino; 
        5. che la questione sia rilevante, in  quanto,  ove  ritenuto
costituzionalmente legittimo,  l'art.  77  comma  2  legge  regionale
Sicilia n. 17 del 2004 determinerebbe da se' l'integrale rigetto  dei
ricorsi, che, invece, sarebbero accolti nel caso contrario, salvo  la
successiva esatta delimitazione della tutela risarcitoria accordabile
ai ricorrenti; 
    Visti gli articoli: 
        134 della Costituzione; 
        1 L.C. 9 febbraio 1948 n. 1; 
        23 legge 11 marzo 1953 n. 87. 



P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma  2,  legge  regionale
Sicilia n. 17 del 2004  in  relazione  all'art.  117  comma  1  della
Costituzione nei sensi di cui ai punti 2 e 3 della premessa. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,  con
la  prova  delle  notificazioni  e  delle  comunicazioni   prescritte
nell'art. 23 della legge dell'11 marzo 1953, n. 87  (ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 del regolamento della Corte  costituzionale  16  marzo
1956). 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza,  letta  in  udienza,   sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed al  Presidente
della  Giunta  regionale  siciliana  e   comunicata   al   Presidente
dell'assemblea regionale siciliana. 
    Dispone la sospensione del giudizio. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 
        Termini Imerese, 7 giugno 2017 
 
                        Il Giudice: Rezzonico 





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sabato 11 novembre 2017

Una proposta per affrontare e risolvere il fenomeno del precariato pubblico siciliano.



La coerenza della mia proposta legislativa per affrontare e risolvere il fenomeno del precariato pubblico siciliano si riassume nei seguenti punti :


1. superamento dell'art 30 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n 5 abrogazione della Resais SpA e  dei conseguenti rapporti di somministrazione con l'intervento di terzi per un aumento considerevole della spesa pubblica;

2. istituzione del Fondo annuale ordinario in luogo del Fondo straordinario previsto dall'art 30 per cofinanziamento dei contratti a termine e di tutte le procedure di stabilizzazione. Addirittura il Fondo si potrebbe anche conglobare con le assegnazioni o trasferimenti finanziari della Regione Siciliana verso le Autonomie locali  ovvero i trasferimenti finanziari per Enti diverse; 

3. sostanziale revisione degli artt 3 e 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2016 n 27 alla luce del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n 75 (Decreto Madia) di concerto con lo Stato italiano per l'eccezione del precariato pubblico siciliano di trentennale durata;

4. istituzione del ruolo unico regionale ad esaurimento in cui dovranno confluire i dipendenti precari in possesso dei requisiti di cui all'art 20 del Decreto Madia mantenendo la categoria di appartenenza la posizione economica e il profilo professionale posseduti alla data del 31 dicembre 2013. Gli stessi dipendenti precari siciliani nel ruolo unico regionale che gli Enti Locali ed Istituzionali della Regione non inseriscono nel fabbisogno di personale 2018 -2020 continuano a prestare servizio in posizione di fuori ruolo. Questi dipendenti precari sottolineo negli anni passati hanno esercitato funzioni pubbliche relativi anche a fabbisogni effettivi degli Enti che di fatto ne hanno usufruito ai sensi di disposizioni di legge; 

5. rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza pubblica non potendo superare il limite di spesa della Regione previsto per il triennio 2014-2016. Questo meccanismo virtuoso a regime comporta un notevole risparmio di spesa se si consentirà per legge di riutilizzare la spesa del personale cessato degli Enti coinvolti nei processi di stabilizzazione fino ad esaurimento del fenomeno. 

Le proposte sono già state presentate sotto forma di ddl emendamenti alle leggi della Regione Siciliana e dello Stato italiano e sono aperte a qualsiasi variazione che tenga conto effettivamente della platea su cui si interviene. Bisogna conoscere per intervenire e risolvere il fenomeno del precariato pubblico siciliano. 

Dott. Gaetano Aiello. 




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Le ultime news sui precari della Pubblica Amministrazione siciliana

L'Aran cioè l'Agenzia dello Stato italiano che lo rappresenta nelle trattative negoziali con le OO. SS finalmente applica la Direttiva europea n 70 dopo quasi 20 anni. Meglio tardi che mai ma perché costretta da tutti i dipendenti precari pubblici che hanno denunciato lo Stato italiano nelle sedi europee. Pertanto secondo il principio di non discriminazione tra dipendenti precari e strutturati non c'è alcuna differenza nell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali. Se si sottoscrivera' questo principio finalmente i dipendenti precari pubblici non saranno più costretti a fare causa per il rispetto del principio di non discriminazione. Questa è la prima vittoria di civiltà del lavoro soprattutto negli Enti Locali ed Istituzionali della Regione Siciliana.

Lo stesso Governo italiano ha annunciato nella audizione del 22 marzo al Parlamento europeo il superamento della discriminazione tra dipendenti precari e strutturati nella Pa. Questo grazie alla procedura di infrazione che pende sullo Stato italiano grazie alle tante denunce anche dei dipendenti precari siciliani. Il 22 novembre il Parlamento europeo si riunirà nell'apposita adunanza plenaria per discutere sul fenomeno del precariato pubblico siciliano.

Appare fin troppo evidente che le ultime sentenze della Corte di cassazione sul precariato pubblico siciliano segnano un cambio di rotta. Per prima cosa i dipendenti precari siciliani vengono finalmente considerati dipendenti precari pubblici e non oggetto di misure assistenziali e previdenziali ovvero di workfare. Viene riconosciuto il risarcimento del danno adesso tenendo conto della durata dell'abuso. Per quanto riguarda invece la sanzione della costituzione a tempo indeterminato  del rapporto di lavoro precario abusato ancora la partita è solo all'inizio con 2 remissioni davanti la Corte costituzionale 6 remissioni davanti alla Cgue 5 denunce circostanziate davanti la Cedu e tutte quelle davanti al Parlamento europeo insieme ai dipendenti precari portoghesi e spagnoli. I dipendenti precari siciliani hanno adesso solo il dovere di utilizzare tutti gli strumenti che sono a loro disposizione per risolvere definitivamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano. Il Legislatore siciliano interviene in materia in modo concreto serio strutturale e definitivo solo se costretto. Su questo non ci sono più dubbi. Pertanto questo è il momento di staccare la spina al Legislatore regionale inconcludente. 

In definitiva la soluzione legislativa dovrà essere quanto più trasparente e trasversale possibile. Tutti dovranno concorrere ad una norma seria concreta ed equilibrata che affronti e risolvi il fenomeno del precariato pubblico siciliano. Mi pare che dopo 30 anni mi sembra ora che lavoriamo per questo. Io lavoro per risolvere il problema. Non chiacchiere! In trent'anni ne abbiamo visto già abbastanza.

Dall'insediamento del nuovo Governo regionale e della nuova Assemblea bisogna essere coerenti con le proposte per affrontare seriamente il fenomeno del precariato pubblico siciliano. La scorsa legislatura abbiamo perso 5 anni dietro a un Legislatore regionale sordo ad affrontare il fenomeno nel modo corretto ed eccezionale per la durata e per gli interessi in campo. 

La soluzione deve necessariamente tenere conto dei seguenti 
 punti fermi :

1. la durata dei contratti a termine e il superamento dei limiti massimi di 36 mesi previsti dalla Legge; 

2. l'occupazione permanente ed effettiva del posto di lavoro anche di fatto come stabilito dalle recenti sentenze della Corte di cassazione

3. l'età anagrafica del personale dipendente coinvolto considerato ai fini previdenziali e contributi per le prestazioni pensionistiche;

4. l'accertamento da parte dei dipendenti precari siciliani che i loro contributi previdenziali servono oggi per pagare la pensione ai dipendenti strutturati in quiescenza senza poter avere diritto alla propria ricostruzione previdenziale. Tutti dovranno sapere che in Sicilia il Fondo  che racchiude la  massa dei contributi previdenziali dei dipendenti a termine è l'unico Fondo previdenziale attivo. Per questo invito tutti i dipendenti precari siciliani a fare emergere dinanzi al Legislatore regionale dal 6 novembre questa violazione palese della clausola n 4 principio di non discriminazione tra dipendenti precari siciliani e dipendenti strutturati o di ruolo; 

5. soluzione eccezionale per fenomeno eccezionale. 
Tutto questo è fondamentale che lo sostengano tutti ma proprio tutti in modo trasversale per la civiltà della Sicilia.

Dott. Gaetano Aiello. 





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mercoledì 1 novembre 2017

Stabilizzazione del personale precario nella Regione Siciliana : un percorso ancora tutto in salita.





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